IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
 iscritto al n. 2471 del r.g. proc. spec. dell'anno  1990  e  promosso
 con ricorso depositato in data 12 luglio 1990 da: Ciesa Paolo e Ferro
 Giovannina,  ricorrenti,  con  il  procuratore  e domiciliatario avv.
 Riccardo Furno' per procura a margine del ricorso contri il comune di
 Padova  in  persona  del  sindaco  pro-tempore,  resistente   con   i
 procuratori  e  domiciliatari  avv. Ferdinando Sichel, Umberto Costa,
 Carlo De Simoni, Chiara Laverda e Paolo Rossini per procura in  calce
 alla copia notificata del ricorso.
    Il  pretore  - sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza
 che precede - osserva quanto segue.
    Nel corso del procedimento in epigrafe indicato il patrocinio  del
 comune  di  Padova  ha  depositato  copia  conforme all'originale del
 verbale  4  settembre  1990,  relativo  alla  seduta   della   giunta
 municipale,  la  quale  ha  autorizzato  il  sindaco a costituirsi in
 giudizio,   decidendo   altresi'   l'immediata   eseguibilita'    del
 provvedimento.
    Nel  punto  n. 3 di tale verbale si legge che non viene sottoposta
 "al controllo la presente deliberazione ai sensi dell'art.  45  della
 legge 8 giugno 1990, n. 142".
    Non e' contestata tra le parti in causa la competenza della giunta
 a  emettere  il  sopra citato provvedimento, ex art. 35 della legge 8
 giugno 1990, n. 142.
    E' viceversa controverso  se  l'atto  in  questione  debba  essere
 sottoposto  al controllo del comitato regionale di controllo previsto
 nell'art. 41 della legge n. 142/1990 citata.
    In proposito non  pare  al  pretore  che  possa  essere  condivisa
 l'interpretazione   -  prospettata  dal  procuratore  alle  liti  dei
 ricorrenti - secondo la  quale,  posto  che  sarebbe  riservato  alla
 competenza   della   giunta  "cio'  che  non  e'  di  competenza  del
 Consiglio", il  quale  emana  "le  delibere  fondamentali  alla  vita
 dell'ente",  "...... la giunta viene riportata al ruolo istituzionale
 di organo  meramente  esecutivo  .......";  di  conseguenza  dovrebbe
 essere   ritenuto  che  la  legge  n.  142/1990  non  avrebbe  inteso
 contrapporsi al dettato dell'art. 130 della Costituzione, "sottraendo
 le delibere di giunta  al  controllo  di  legittimita'",  ma  avrebbe
 previsto  che tali delibere "siano esenti da controllo in quanto atti
 meramente esecutivi .......".
    Tale interpretazione, infatti, pare  non  convincente  alla  luce,
 anzitutto,  dell'art.  35  della legge cit., nel quale si rinviene la
 distinzione tra atti che non rientrano nelle competenze del consiglio
 comunale e del sindaco o di altri  organi  (competenza  residuale)  e
 atti  di attuazione degli indirizzi generali delineati dal consiglio.
 Nei  primi  vanno  compresi  provvedimenti  non  certo  esecutivi  di
 delibere consiliari, come ad esempio i contratti non  previsti  nelle
 lettere i ) ed m) del secondo comma dell'art. 32.
    Inoltre  come  e'  stato  rilevato  dagli stessi ricorrenti, nella
 memoria depositata in data 17 gennaio 1991, l'art. 45 della legge  n.
 142/1990   ha   previsto  che  le  deliberazioni  delle  giunte  sono
 sottoposte al controllo del Co.Re.Co. solo quando sia stata inoltrata
 richiesta da una percentuale minima di  consiglieri:  cio'  significa
 che, qualora una richiesta cosi' qualificata non sia stata inoltrata,
 il controllo non viene esercitato.
    Non  pare  inoltre  dubbio,  secondo  lo  scrivente,  che gli atti
 menzionati nell'art. 45 non siano emessi in esecuzione  di  indirizzi
 generali  dettati  dal  comune:  tali  sono,  oltre i contratti sopra
 menzionati, anche le statuizioni su "assunzioni,  stato  giuridico  e
 trattamento  economico  del  personale",  di  cui alla lettera c) del
 secondo comma dell'art. 45; infatti  il  confronto  tra  quest'ultima
 disposizione  e  l'art.  32,  secondo comma, lett. c) della legge 142
 citata -  che  attribuisce  ai  consigli  comunali  la  competenza  a
 disciplinare  lo stato giuridico e le assunzioni del personale, ossia
 di stabilire le norme in materia - indica  che  i  provvedimenti  non
 normativi,  ma  pur  sempre  discrezionali e riguardanti il personale
 componente tutte le piante organiche previste dal  consiglio,  tra  i
 quali  l'attribuzione delle qualifiche e le progressioni di carriera,
 sono di competenza della giunta.
    Da quanto precede non sembra infondata la tesi  prospettata  dalla
 difesa  del  comune,  secondo  cui  l'art.  45  piu'  volte citato va
 interpretato nel senso che sono soggette al controllo di legittimita'
 dal  Co.Re.Co.  solo  le  decisioni  riservate  alla  competenza  del
 consiglio   comunale,   mentre  le  deliberazioni  in  generale,  che
 rientrano nella competenza  della  giunta  comunale,  possono  essere
 sottoposte  al  controllo  solo  per discrezionale iniziativa diretta
 della giunta medesima. Senonche', cosi' interpretato, l'art.  45  non
 sfugge  al  sospetto  di  incostituzionalita'  rispetto  al  disposto
 dell'art. 130 della Costituzione. Infatti il riferimento,  nel  primo
 comma  di  tale  articolo,  agli atti dei comuni - intesi in dottrina
 come atti degli organi collegiali - che devono essere  sottoposti  al
 controllo  di  legittimita',  non  si  vede per quale motivo dovrebbe
 essere inteso come limitato alle deliberazioni del consiglio comunale
 e non comprensivo dei provvedimenti della giunta, tranne il  caso  di
 discrezionale richiesta di controllo, da parte di quest'ultima.
    La  rilevanza  della questione circa il contrasto dell'art. 45 con
 l'art.  130  della  Costituzione  appare  evidente:   infatti   sulla
 legittimita'  del  procedimento di autorizzazione del sindaco a stare
 in giudizio va svolto un controllo ai sensi dell'art. 182 del  c.p.p.
 nella  prospettiva  dell'esercizio  dei  doveri  poteri  previsti nel
 secondo comma di tale articolo; inoltre la verifica  sulla  capacita'
 processuale  e' questione, secondo ripetuta giurisprudenza, di ordine
 pubblico e la soluzione che il  giudice  da'  a  tale  questione,  in
 presenza  di  contrasto  tra le parti, puo' essere oggetto di gravame
 (tra le tante Cass. 26 ottobre 1983, n. 6315, in Foro  It.  1984,  I,
 1945 ss.).